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Consulenza Tecnica |
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E' possibile gestire tutti gli
adempimenti previsti dalle normative in tema di Sicurezza e Igiene
nei luoghi di lavoro affidandosi alla consulenza di Salus.
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In relazione al settore
produttivo, un tecnico esperto affianca il Datore di Lavoro e/o l'RSPP
interno* per affrontare e risolvere al meglio tutte le
problematiche.
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Nella sezione sottostante,
riportiamo in breve il campo di applicazione e gli obblighi del
datore di lavoro.
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Per delucidazioni contattate
gratuitamente l'ufficio tecnico Salus.
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D.Lgs. n° 81/2008 - Il Testo unico |
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Integra la legislazione in materia di
sicurezza e igiene del lavoro già esistente.
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Introduce nuove figure istituzionali con
compiti e funzioni specifiche per migliorare l’organizzazione
aziendale per la gestione della sicurezza.
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Definisce con maggiore precisione i
compiti e le funzioni del datore di lavoro anche ai fini
dell’informazione e formazione di tutti i dipendenti in merito
all’attività da questi svolta ed in funzione dei rischi lavorativi
ai quali sono esposti, con l’obbligo del rispetto delle norme di
sicurezza e igiene del lavoro.
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Campo di applicazione |
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Il testo unico pone a carico del datore
di lavoro obblighi in materia di tutela della sicurezza e salute dei
lavoratori.
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Dalla definizione di "lavoratore", di
cui all'art. 2 del D.Lgs 81, si evince che qualsiasi attività ove il
titolare (datore di lavoro), si avvalga di collaborazioni (ambito
pubblico, privato, con o senza fini lucro, attività ricreative,
sportive etc.), rientra nel campo di applicazione.
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In breve: |
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Indipendentemente dal numero di addetti, il
datore di lavoro deve provvedere a:
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Nominare un RSPP (Responsabile del
servizio di Prevnzione e protezione) - interno o esterno*
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Valutare i rischi per la salute e
sicurezza e redigere il conseguente documento (D.V.R.)
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Nominare nei casi previsti il Medico
Competente
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Provvedere all' informazione, formazione
e addestramento dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e
dell'eventuale Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
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Nominare e provvedere alla formazione
degli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di gestione
delle emergenze (lotta antincendio, evacuazione, pronto soccorso).
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Redigere nei casi previsti, il piano per
la gestione delle emergenze
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Definizioni: |
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Lavoratore:
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore
di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore
così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di
società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle
società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui
all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione
ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese
le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni;
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Datore di lavoro:
il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel
cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende
il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici
nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
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Azienda:
il complesso della struttura organizzata dal datore di
lavoro pubblico o privato;
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dirigente:
persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
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Preposto:
persona che, in ragione delle competenze professionali
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa;
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Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali
di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
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Medico
competente:
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto
previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti
di cui al presente decreto;
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Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza:
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro;
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