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Documento Unico Valutazione dei
Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) |
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Il datore di lavoro, in caso di
affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese terze o a
lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve
verificare l’idoneità tecnico professionale dei soggetti di cui
sopra fornendo agli stessi informazioni sui rischi specifici
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare.
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I datori di lavoro, ivi compresi
i subappaltatori, devono cooperare all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori dei diversi soggetti coinvolti tramite
l'elaborazione (da parte del
datore di lavoro) di un unico documento di valutazione dei rischi.
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L’obbligo di redazione del
D.U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle
mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o
servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che
essi non comportino rischi specifici.
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Per delucidazioni e
predisposizione del D.U.V.R.I. contattate
l'ufficio tecnico Salus.
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Note: |
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Prima della predisposizione del
D.U.V.R.I. il datore di lavoro è tenuto a verificare l’idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi con le seguenti modalità:
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Acquisizione del certificato di
iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
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Acquisizione dell’autocertificazione
dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale.
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