Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)

  • Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese terze o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve verificare l’idoneità tecnico professionale dei soggetti di cui sopra fornendo agli stessi informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare.

  • I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti tramite l'elaborazione (da parte del datore di lavoro) di un unico documento di valutazione dei rischi.

  • L’obbligo di redazione del D.U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi specifici.

  • Per delucidazioni e predisposizione del D.U.V.R.I. contattate l'ufficio tecnico Salus.

 Note:

  • Prima della predisposizione del D.U.V.R.I. il datore di lavoro è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi con le seguenti modalità:

  • Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

  • Acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.