Esami tossicologici

  • Nel caso di lavorazioni che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (vedi elenco), il datore di lavoro deve segnalare al Medico competente (ove previsto) i nominativi dei lavoratori sopra specificati. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria  il Medico può sottoporre i lavoratori ad esami atti ad escludere l’abuso di sostanze stupefacenti, psicotrope e/o assunzione cronica di alcol.

  • In sostanza, fermo restando l'obbligo di formazione specifico per i lavoratori di cui sopra (vedi link corsi specifici), Il medico competente valuta la necessità di sottoporre gli stessi agli esami tossicologici.

  • Salus è in grado di effettuare gli esami previsti dalla normativa.

  • Per delucidazioni contattate Salus.

 I controlli sanitari mirati

  • Per i lavoratori addetti a mansioni a rischio sono previste le seguenti fasi:
    - raccolta anamnestica anche mediante l’utilizzo di questionari standardizzati;
    - esame obiettivo mirato;
    - eventuale valutazione dell’alcolemia indiretta (aria espirata);
    - eventuali ulteriori accertamenti specialistici e chimico-analitici.
    - espressione del Giudizio di Idoneità/Inidoneità alla mansione e comunicazione dello stesso al lavoratore ed al datore di lavoro che adotterà i provvedimenti del caso.

  • I risultati degli accertamenti devono essere portati formalmente a conoscenza del lavoratore.
    I lavoratori non possono rifiutare il controllo alcolimetrico disposto dal Medico Competente o dal medico del lavoro dello SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro), ferma restando la dovuta informazione sul significato di tale accertamento.

  • I lavoratori con problemi alcolcorrelati saranno inviati ai competenti Servizi di Alcologia anche tramite i MMG (Medici di medicina generale) e/o gli SPSAL.

  • Si ribadisce che nelle attività indicate dall’Intesa Stato Regioni viene vietata in termini assoluti l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche. Tuttavia risultando evidente la contraddizione tra questo divieto assoluto e i limiti di alcolemia accettati in alcune di queste attività dal Codice della Strada, si accetta per ora che il limite da utilizzare nelle sole valutazioni alcolimetriche sia quello previsto da questo Codice. Tale scelta è condizionata anche dai limiti dell’attuale strumentazione utilizzata per le attività di screening.