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La Sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili |
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La sicurezza nei cantieri edili è
anch'essa disciplinata dal D.Lgs. 81/08 sulla falsa riga
dell'abrogato D.Lgs. 494/96. Il legislatore dispone tutta una serie
di obblighi e responsabilità al Committente (pubblico o
privato). In particolare nel caso i lavori non vengano eseguiti, da
un unico soggetto (lavoratore autonomo o impresa), lo stesso dovrà
designare il Coordinatori in fase di Progettazione (CSP) e il
Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE).
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In sostanza il legislatore
obbliga il committente ad affidarsi a tecnici esperti che,
rispondendo penalmente per quanto di competenza, coordinino la
sicurezza nel cantiere interagendo con gli addetti alla sicurezza
delle imprese appaltatrici e /o dei lavoratori autonomi.
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La Salus dispone di tecnici
abilitati agli incarichi di CSP e CSE.
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Per delucidazioni contattate
gratuitamente l'ufficio tecnico Salus.
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Il
cantiere temporaneo o mobile |
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Il cantiere per
definizione è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile, ossia di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura,
in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le
parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali
degli impianti elettrici,
le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di
ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e
di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di
ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di
elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori
edili o di ingegneria civile.
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Obblighi del Committente |
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Nei
cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici,
anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione.
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Nei cantieri in cui
è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea,
il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento
dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
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Il
committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica
impresa
o ad un lavoratore autonomo:
a)
verifica l'idoneità tecnico-professionale
delle imprese
affidatarie,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle
funzioni o ai lavori da affidare. I requisito si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa
e dei lavoratori autonomi
del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarità contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti.
b)
chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Il requisito
si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del
documento unico di regolarità contributiva
e
dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette
all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto
del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia
della notifica preliminare, il documento unico di regolarità
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore
documentazione di cui alle lettere a) e b).
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Obblighi del C.S.P. |
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Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta
di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a)
redige il piano di sicurezza e di coordinamento
(P.S.C.)
b)
predispone un fascicolo
adattato alle caratteristiche
dell’opera.
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Obblighi del C.S.E. |
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Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:
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verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;
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Verifica
l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo,
ove previsto,
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette
a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;
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Organizza
tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro
reciproca informazione;
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Verifica
l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali
al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
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Segnala al committente o
al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni,
e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese
o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui il committente dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire
idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale
e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
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Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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Requisiti
del C.S.P. e C.S.E. |
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Il
coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori devono essere in possesso
di uno
dei seguenti requisiti:
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a)
laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da
LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro
dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato
nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea
specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S,
77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e
della ricerca scientifica e tecnologica
in data 28 novembre
2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 2001,
ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5
maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;
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b)
laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui
al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero
laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al
decreto del Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4
agosto 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,
nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle
costruzioni per almeno due anni;
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c)
diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o
agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno tre anni.
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I
soggetti di cui sopra, devono essere, altresì, in possesso di
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a
specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni,
mediante le strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale,
dagli
ordini o collegi professionali,
dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore
dell'edilizia.
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