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Il Medico Competente |
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Il datore di Lavoro nella
cui azienda siano evidenziati dei rischi specifici per la salute dei
lavoratori, ha l'obbligo di nominare il Medico Competente,
ossia specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica, il quale provvederà, per quanto di
competenza, ad organizzare la sorveglianza sanitaria.
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Ove non prevista dalle
normative, (aziende in cui non sono presenti lavoratori esposti
ai rischi specifici), la sorveglianza sanitaria è vietata.
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Nella sezione sottostante,
riportiamo l'elenco dei rischi specifici per la salute.
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Per delucidazioni contattate
gratuitamente Salus.
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Elenco
dei rischi per i quali vige l'obbligo della Sorveglianza Sanitaria |
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Rischio |
Obbligo |
Periodicità
Visita |
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Movimentazione
manuale dei carichi |
Sulla base della valutazione
del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui
all'all. XXXIII D.lgs 81/2008 e s.m.i. |
Annuale |
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Utilizzo apparecchiature munite di videoterminali (VDT) |
Lavoratore che utilizza un'attrezzature munita di VDT, in
modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte
le interruzioni di cui all'art. 175 D.lgs 81/2008 e s.m.i. |
Biennale ( > 50anni) / quinquiennale |
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Rumore |
Lavoratore la cui esposizione al rumore eccede i valori
superiori di azione previsti dall'art. 189 D.lgs 81/2008 e
s.m.i. |
Annuale |
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Vibrazioni |
Lavoratore esposto a livelli di vibrazioni superiori ai
valori di azione previsti dall'art. 201 D.lgs 81/2008 e
s.m.i. |
Annuale |
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Campi elettromagnetici |
Sulla base della valutazione del rischio ai sensi del'art.
209 D.lgs 81/2008 e s.m.i. |
Annuale |
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Radiazioni ottiche artificiali |
Sulla base della valutazione del rischio ai sensi del'art.
216 D.lgs 81/2008 e s.m.i. |
Annuale |
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Ultrasuoni, infrasuoni, microclima e atmosfere iperbariche |
Sulla base della valutazione del rischio ai sensi del'art.
181 D.lgs 81/2008 e s.m.i. |
Annuale |
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Agenti chimici |
Esposizione a un rischio non basso per la sicurezza e/o non
irrilevante per la salute del lavoratore. |
Annuale |
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Agenti cancerogeni e mutageni (AGCM) |
Sulla base della valutazione del rischio ai sensi del'art.
236 D.lgs 81/2008 e s.m.i. |
Annuale |
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Amianto |
Sulla base della valutazione del rischio ai sensi del'art.
249 D.lgs 81/2008 e s.m.i. |
Triennale |
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Agenti biologici (AGB) |
Sulla base della valutazione del rischio ai sensi del'art.
271 D.lgs 81/2008 e s.m.i. |
Annuale |
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Lavoro notturno |
Lavoratore che durante il periodo notturno svolge almeno tre
ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo
normale o che svolga, durante il periodo notturno, almeno
una parte del suo orario di lavoro |
Almeno biennale |
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Radiazioni ionizzanti (RI) |
Lavoratore esposto a RI secondo la disciplina del D.lgs
230/1995. |
Annuale |
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Lavoro svolto dai minori |
Lavoratore di età inferiore ai 18 anni. |
Annuale |
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Compiti del Medico
Competente |
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Collaborare con il datore di lavoro e
con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della
salute, all'attività di formazione e informazione, e
all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
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Programmare ed effettuare la
sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari;
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istituire una cartella sanitaria e di
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico
competente deve concordare con il datore di lavoro il luogo di
custodia;
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Consegnare al datore di lavoro, alla
cessazione del proprio incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, mantenendo il segreto professionale;
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Consegnare al lavoratore, alla
cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in
suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di
conservazione;
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Inviare all'ISPESL, esclusivamente per
via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti
dal D. Lgs. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro. Il
lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle
all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
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Fornire informazioni ai lavoratori sul
significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione della attività lavorativa;
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Informare ogni lavoratore interessato
dei risultati della sorveglianza sanitaria e, se richiesto,
rilasciare copia della documentazione sanitaria;
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Comunicare per iscritto, al datore di
lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai
rischi e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i
risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata
e fornire indicazioni sul significato dei risultati;
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Visitare gli ambienti di lavoro almeno
una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla
valutazione dei rischi;
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Partecipare alla programmazione del
controllo dell'esposizione dei lavoratori;
Il datore di
lavoro deve fornire al medico competente, le informazioni in merito a:
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la natura dei rischi;
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l'organizzazione del lavoro, la
programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
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la descrizione degli impianti e dei
processi produttivi;
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i dati di cui al comma 1, lettera r e
quelli relativi alle malattie professionali;
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i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
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