Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (R.S.P.P.)

  • ll datore di lavoro deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o incaricare persone o servizi esterni.

  • In relazione al settore produttivo, un tecnico esperto indicato da Salus può essere nominato dal datore di lavoro quale RSPP esterno.

  • Nella sezione sottostante, riportiamo in breve il campo di applicazione e gli obblighi del datore di lavoro.

  • Per delucidazioni contattate gratuitamente l'ufficio tecnico Salus.

 Requisiti dell' R.S.P.P.

  • Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

  • Per lo svolgimento delle funzioni è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione (in relazione al settore produttivo).

  • I corsi di cui sopra devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

  • Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda, siano in possesso dei requisiti di cui sopra.

 Requisiti dell' R.S.P.P.  "datore di lavoro"

  • Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nelle ipotesi sotto riportate:

1. Aziende artigiane e industriali ................fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 30 addetti
3. Aziende della pesca..............................fino a 20 addetti
  4. Altre aziende .......................................fino a 200 addetti

  • Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui sopra, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.