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Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e protezione (R.S.P.P.) |
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ll datore di lavoro deve
organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno
della azienda o incaricare persone o servizi esterni.
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In relazione al settore
produttivo, un tecnico esperto indicato da Salus può essere nominato
dal datore di lavoro quale RSPP esterno.
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Nella sezione sottostante,
riportiamo in breve il campo di applicazione e gli obblighi del
datore di lavoro.
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Per delucidazioni contattate
gratuitamente l'ufficio tecnico Salus.
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Requisiti
dell' R.S.P.P. |
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Gli
addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono
possedere capacità e requisiti professionali
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative.
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Per lo svolgimento delle funzioni è
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore
al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato
di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di
formazione (in relazione al settore produttivo).
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I corsi di cui sopra devono rispettare
in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e
successive modificazioni.
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Il ricorso a persone o servizi esterni è
obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda,
siano in possesso dei requisiti di cui sopra.
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Requisiti dell' R.S.P.P.
"datore di lavoro" |
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1. Aziende artigiane e industriali
................fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 30 addetti
3. Aziende della pesca..............................fino a 20 addetti
4. Altre aziende .......................................fino a 200
addetti
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Il datore di lavoro che intende svolgere
i compiti di cui sopra, deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni
definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
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