Il Documento della Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

  • Valutare i rischi è come già specificato, un obbligo in capo al datore di lavoro, il quale elabora il documento (D.V.R.), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente (ove previsto) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S) qualora risulti designato dai lavoratori.

  • I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, sino al 30 giugno 2012 possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi (dopo tale data, indipendentemente dal settore produttivo e dal numero di lavoratori dovrà essere redatto il D.V.R.). Va comunque ricordato che le valutazioni dei rischi "specifici" (Stress, Rumore, vibrazioni, Chimico etc.) non possono essere comunque già da oggi autocertificate.

  • In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

  • Per delucidazioni contattate gratuitamente l'ufficio tecnico Salus.

 Oggetto della Valutazione dei rischi.

  • La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

  • Il documento deve contenere:
    a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
    b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
    e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
    f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

 I rischi "specifici"

I rischi specifici vanno valutatati secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e i decreti correlati allo stesso. In alcuni casi (rumore, vibrazioni, campi elettrici e/o elettromagnetici, etc.) necessitano di misure, strumentazioni e competenze specifiche. Ricordiamo che le valutazioni inerenti i rischi sotto riportati, non possono essere autocertificati per le aziende sotto i dieci lavoratori.

  • Movimentazione manuale dei carichi

  • Rumore

  • Vibrazioni

  • Chimico

  • Radiazioni ottiche

  • Biologico

  • Stress lavoro-correlato

  • Campi elettromagnetici

  • Lavoratrici gestanti e puerpere

  • Videoterminali

  • Per delucidazioni contattate gratuitamente l'ufficio tecnico Salus.