|
Il Documento della Valutazione dei
Rischi (D.V.R.) |
-
Valutare i rischi è come già
specificato, un obbligo in capo al datore di lavoro, il quale
elabora il documento (D.V.R.), in collaborazione con il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico
competente (ove previsto) previa consultazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S) qualora risulti designato
dai lavoratori.
-
I datori di lavoro che occupano
fino a 10 lavoratori,
sino al 30 giugno 2012
possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi
(dopo tale data, indipendentemente dal settore produttivo e dal
numero di lavoratori dovrà essere redatto il D.V.R.).
Va comunque ricordato che le
valutazioni dei rischi "specifici" (Stress, Rumore, vibrazioni,
Chimico etc.) non possono essere comunque già da oggi
autocertificate.
-
In caso di costituzione di nuova
impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente
la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro
novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
-
Per delucidazioni contattate
gratuitamente l'ufficio tecnico Salus.
|
|
Oggetto
della Valutazione dei rischi. |
-
La valutazione, anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari.
-
Il documento deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate
e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
|
|
I rischi "specifici" |
|
I rischi specifici vanno valutatati secondo
i criteri stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e i decreti correlati allo stesso.
In alcuni casi (rumore, vibrazioni, campi elettrici e/o
elettromagnetici, etc.) necessitano di misure, strumentazioni e
competenze specifiche. Ricordiamo che le valutazioni inerenti i rischi
sotto riportati, non possono
essere autocertificati per le aziende sotto i dieci lavoratori.
-
Movimentazione manuale dei carichi
-
Rumore
-
Vibrazioni
-
Chimico
-
Radiazioni ottiche
-
Biologico
-
Stress lavoro-correlato
-
Campi elettromagnetici
-
Lavoratrici gestanti e puerpere
-
Videoterminali
-
Per delucidazioni contattate
gratuitamente l'ufficio tecnico Salus.
|
|